chi siamo

L’ Associazione Culturale Magna Grecia di Pieve Emanuele nasce nel 1998 con l’obiettivo di valorizzare e divulgare i valori storici,artistici e culturali dell’area della Magna Grecia. L’associazione ha acquisito sempre più notorietà grazie alla manifestazione “Colori, Sapori e Musiche” che vede coinvolto tutto il territorio di Pieve Emanuele e paesi limitrofi. In questa occasione le tradizioni del sud Italia rivivono nel territorio Milanese. L’associazione organizza altri eventi di rilevanza culturale tutto l’anno come spettacoli teatrali, musicali e attività che vedono coinvolte le scuole del sud di Milano. Se sei interessato alle attività dell’associazione e vuoi farne parte ti puoi tesserare!

Inoltre se vuoi dare un piccolo contributo hai la possibilità di destinare il tuo 5 X mille dell’IRPEF all’associazione inserendo nell’apposito riquadro il codice fiscale 97218360150.

la storia

Erano i primi giorni del 1998 e con un gruppo di amici ci si ritrovava a passare il nostro tempo nei bar di Pieve Emanuele e nasceva in noi la voglia di socializzare e la voglia di ritrovarsi in un posto tutto nostro. Dopo vari incontri e vari scambi di opinione si decise di dare una connotazione al nostro gruppo e, prendendo atto che eravamo tutte persone provenienti dal Sud Italia, si decide di dare vita all’Associazione Culturale “Magna Grecia”: era il 13 maggio 1998 presso la sede di un’altra associazione. Programmiamo così la stesura di un Atto Costitutivo e di uno Statuto basati sui principi della diffusione della cultura e successivamente della promozione sociale. Il 14 di maggio avviene la iscrizione presso l’Ufficio del Registro di Milano e poi all’Albo delle Associazioni di Pieve Emanuele, città del parco sud di Milano che conta circa 16 mila abitanti con un’alta percentuale di immigrati meridionali. Successivamente l’Associazione si iscrive all’Albo delle Associazioni Calabresi del Mondo presso la Regione Calabria, e all’Albo della Provincia di Milano sezione B culturale, per trasferirsi nel 2007 all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale sezione F. Diamo cosi vita all’associazione e alle molteplici attività in cui è impegnata dalla sua fondazione, dalla realizzazione di progetti con la Provincia di Milano, Fondazione Cariplo, alle manifestazioni natalizie, alla presentazione di libri, premi, teatro, cabaret, oltre alle collaborazioni con vari enti e amministrazioni comunali.

Erano i primi giorni del 1998 e con un gruppo di amici ci si ritrovava a passare il nostro tempo nei bar di Pieve Emanuele e nasceva in noi la voglia di socializzare e la voglia di ritrovarsi in un posto tutto nostro. Dopo vari incontri e vari scambi di opinione si decise di dare una connotazione al nostro gruppo e, prendendo atto che eravamo tutte persone provenienti dal Sud Italia, si decide di dare vita all’Associazione Culturale “Magna Grecia”: era il 13 maggio 1998 presso la sede di un’altra associazione. Programmiamo così la stesura di un Atto Costitutivo e di uno Statuto basati sui principi della diffusione della cultura e successivamente della promozione sociale. Il 14 di maggio avviene la iscrizione presso l’Ufficio del Registro di Milano e poi all’Albo delle Associazioni di Pieve Emanuele, città del parco sud di Milano che conta circa 16 mila abitanti con un’alta percentuale di immigrati meridionali.

Successivamente l’Associazione si iscrive all’Albo delle Associazioni Calabresi del Mondo presso la Regione Calabria, e all’Albo della Provincia di Milano sezione B culturale, per trasferirsi nel 2007 all’Albo delle Associazioni di Promozione Sociale sezione F. Diamo cosi vita all’associazione e alle molteplici attività in cui è impegnata dalla sua fondazione, dalla realizzazione di progetti con la Provincia di Milano, Fondazione Cariplo, alle manifestazioni natalizie, alla presentazione di libri, premi, teatro, cabaret, oltre alle collaborazioni con vari enti e amministrazioni comunali.

  • Presidente: Stefano Antonino Scuncia 
  • Vice Presidente / Segretario:Maria Carmela Latella 
  • Vice Presidente: Leandro Misiano 
  • Vice Presidente: Pasquale Casile
  • Consigliere: Mirella Novello
  • Consigliere: Santo Calveri 
  • Economo Cassiere: Salvatore Costantinopoli 
  • Revisori dei conti: Vincenzo Calabrese, Serena Latella, Francesco Dagostino 
  • Collegio dei Probiviri: Carmine Orlando, Guglielmo Campagna, Gregorio Mammi 

Responsabili area Cultura e Ricerca  Pasquale Casile, Silvio Faragò

CONTATTI:

Sede di Pieve Emanuele:  Tel. 02 912 10 001 Cell.3473867588

Sede di Gerace: cell.3472507000

Mail: info@magnagreciapieve.it

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

APS MAGNA GRECIA PIEVE EMANUELE

ARTICOLO

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita, l’associazione denominata: “Aps Magna Grecia Pieve Emanuele” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017. L’acronimo APS è utilizzabile solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell’istituzione preposta.
2. L’ordinamento interno dell’associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Pieve Emanuele (MI) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Finalità

1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
– contribuire alla diffusione della solidarietà, delle libertà civili, individuali e collettive; contrastare ogni tipo di emarginazione, discriminazione e razzismo;
– favorire l’integrazione fra le diverse etnie e lo sviluppo di nuove relazioni sociali;
– tutelare le esigenze, le aspettative e gli interessi della comunità calabrese ai fini di una sempre più completa integrazione in tutti i settori della società;
– promuovere ed elevare l’immagine dei Calabresi e della Calabria, gli uni quali lavoratori intelligenti e tenaci e l’altra quale terra ospitale, ricca di millenni di storia e di cultura;
– mantenere e rafforzare un rapporto sempre più stretto di fratellanza nei riguardi della Calabria;

Art 3 – Attività di interesse generale

1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché’ le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l’associazione si propone di:
– supportare nello studio tramite iniziative didattico-formative nei confronti di persone bisognose;
– realizzare eventi, incontri e dibattiti per contrastare i fenomeni di discriminazione e razzismo;
– organizzare iniziative ricreative ed aggregative volte a favorire l’integrazione, l’interscambio tra le diverse culture e la promozione delle libertà civili, individuali e collettive;
– realizzare corsi di lingue e laboratori di scrittura per favorire lo sviluppo di nuove relazioni sociali;
– organizzare eventi di musica popolare legate al mezzogiorno e al sud del mondo;
– realizzare contenuti multimediali per pubblicazioni relative alle comunità calabrese;
– dare un supporto economico a situazioni di bisogno o di emergenza;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività
di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell’associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non puó essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all’associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.
4.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto.
4.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive del1’Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
4.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.

5. L’ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all’interessato.

6. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
b) di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
c) di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
d) di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
b) attivarsi, compâtibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
c) versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

3. L’associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, puó ricorrere o all’Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

6. L’Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato da11’Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell’associazione sono:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo;
c) il presidente;
d) l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l’organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 (quattro) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.

2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4. L’Assemb1ea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 – Competenze dell’Assemblea

1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
ratificare i provvedimenti di competenza de1l’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
g) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
h) fissare l’ammontare del contributo associativo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.

Art. 13 – Convocazione dell’AssembIea

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria

per le esigenze dell’associazione.

2. L’Assemb1ea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

Art. 14 – Validità dell’Assemblea e modalità di voto

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
B. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. l voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10. Di ogni riunione dell’Assemb1ea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 – consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non puó essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 (quattro) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gIi atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o Io statuto riservano all’Assemblea;
b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
d) predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione del1’Assemb1ea;
e) predisporre e sottoporre all’approvazione de11’Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre); proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
g) predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario nonché la relazione sull’attività svolta;
h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato da1l’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
j) deliberare in merito all’esclusione di soci;
k) proporre all’Assemb1ea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
q) nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
s) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dal1’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del mandato devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 4 (quattro) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

– ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
– può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
-ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
– in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione a11’associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L’Assemblea nomina l’0rgano di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell’0rgano di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L’0rgano di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’0rgano di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

1. L’Assemb1ea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art. 22 – Libri sociali

1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni de11’Assemb1ea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 23 – Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:

a) quote sociali
b) contributi pubblici;
c) contributi privati;
d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
e) rendite patrimoniali;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall’art. 79, comma 2;
i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
1) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 – Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale

1. L’esercizio sociale inizia il lº gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall’Assemb1ea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini del1’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’associazione, previa delibera del consiglio direttivo, puó assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 – Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato da1l’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Sede Legale:

Via dei Pini 5 – 20090 Pieve Emanuele (MI)

Sede Operativa:

Via Palladio, 7 – 89040 Gerace (RC)

Referente:

Casile Pasquale,  Cell.347 25 07 000; gerace@magnagreciapieve.it

Sede Operativa:

Via Milano 6 – 89062 Lazzaro

Referente:

Beniamino Diano, Tel. +38 342 550 6921 

Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8

Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità.
(BURC n. 45 del 2 maggio 2018)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge organica contiene i principi e le disposizioni in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo, per come definiti all’articolo 3, e le loro comunità.

2. Le leggi della Regione Calabria non possono introdurre abrogazioni, modificazioni e deroghe alla presente legge organica se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria, nell’ambito delle finalità fissate dallo Statuto in ordine agli obiettivi economici e sociali e nei limiti stabiliti dalla Costituzione in relazione all’attività internazionale, opera per incrementare e valorizzare le relazioni con i calabresi nel mondo.

2. La Regione Calabria interviene, altresì, a favore dei calabresi nel mondo che intendono rientrare definitivamente in Calabria, agevolandone il reinserimento sociale.

3. La Regione Calabria promuove e sostiene:
a) iniziative di collaborazione istituzionale negli stati di residenza dei calabresi nel

mondo;
b) iniziative per diffondere la conoscenza della cultura italiana, con particolare

riferimento a quella calabrese, quale strumento per la conservazione dell’identità

culturale della terra d’origine;
c) attività di informazione e comunicazione sulla realtà storica, economica, sociale,

turistica e culturale della Regione, nonché sulla legislazione regionale concernente i

calabresi nel mondo;
d) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei corregionali residenti all’estero e

delle loro famiglie, valorizzando l’associazionismo fra i calabresi nel mondo;
e) interventi per agevolare il reinserimento nella vita sociale e nelle attività produttive

regionali dei calabresi nel mondo che rimpatriano;
f) iniziative degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e delle

associazioni attive sul territorio nazionale e all’estero che operano a favore dei calabresi nel mondo nei Paesi ospitanti.

Titolo II

Interventi e provvidenze

Art. 3

(Destinatari degli interventi)

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

a) i nati in Calabria, le loro famiglie ed i loro discendenti entro il 3° grado, di seguito denominati calabresi nel mondo, che si trovano stabilmente all’estero o in altre regioni d’Italia;

b) i calabresi nel mondo, le loro famiglie che ritornano, dopo un periodo di permanenza all’estero o in altre regioni d’Italia non inferiore a cinque anni consecutivi, definitivamente nella regione Calabria, e che sono rientrati nella Regione da non più di due anni.

2. La permanenza all’estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o da documenti ufficiali rilasciati da autorità o da enti previdenziali stranieri o italiani.

3. Non sono destinatari degli interventi previsti nella presente legge i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane, distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o fabbriche all’estero.

Art. 4

(Provvidenze socio-assistenziali)

1. Ai calabresi nel mondo di cui all’articolo 3, che si trovano in stato di comprovato bisogno e necessità, sono concesse, a domanda, le seguenti provvidenze:
a) concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie di trasloco per sé e i

propri familiari ed alle spese di prima sistemazione al rientro definitivo in un comune

della Calabria, nella misura massima di 1.000,00 euro;
b) concorso alle spese per il trasporto delle salme dei calabresi nel mondo deceduti

all’estero e dei loro familiari nella misura massima di 1.000,00 euro per rientri dai

Paesi europei e di 2.000,00 euro per rientri dai Paesi extra europei.
2. Le domande intese ad ottenere le provvidenze di cui al comma 1, lettera a), sono presentate dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), al comune di residenza che provvede alla relativa istruttoria, accertando la sussistenza delle condizioni

necessarie all’erogazione del contributo.
3. La Regione accredita ai comuni che ne fanno richiesta le somme necessarie per la

liquidazione delle provvidenze, nei limiti della disponibilità di bilancio e in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute presso il dipartimento regionale competente in materia.

Art. 5

(Assegni e borse di studio – Convenzioni e accordi internazionali – Inserimento scolastico)

1. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti e sentita la Consulta dei calabresi nel mondo di cui all’articolo 12, di seguito denominata Consulta, istituisce assegni e borse di studio in favore dei calabresi nel mondo per la frequenza, nella regione, di scuole di istruzione superiore e di corsi universitari e di specializzazione post- universitaria.

2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa ammessa, per la concessione e l’erogazione dei contributi, nonché i criteri per la determinazione della misura degli interventi di cui al comma 1, nei limiti della diponibilità di bilancio.

3. Nel rispetto della normativa statale, la Regione può erogare contributi, nei limiti della diponibilità di bilancio, nell’ambito di convenzioni e accordi internazionali fra le istituzioni scolastiche e universitarie della Calabria e le omologhe esistenti all’estero, dove risiedono significative comunità di calabresi nel mondo per la realizzazione di iniziative di scambi scientifici e culturali di studenti e docenti.

4. Per agevolare l’inserimento nell’ordinamento scolastico nazionale e la frequenza della scuola dell’obbligo dei rimpatriati, la Regione, in concorso con i programmi nazionali ed europei e con gli enti locali, istituti ed organizzazioni che operano nel settore scolastico e in quello dei calabresi nel mondo, organizza:

a) corsi di recupero linguistico;

b) corsi di lingua e cultura italiana.

Art. 6

(Attività culturali e promozionali)

1. La Regione, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, favorisce, nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, iniziative e attività culturali e promozionali dirette a conservare e tutelare, fra le comunità dei calabresi nel mondo, il valore dell’identità del Paese d’origine e a rinsaldare i rapporti con la Calabria.

2. La Regione favorisce, nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, attraverso lo scambio di competenze professionali ed imprenditoriali, i rapporti economici ed occupazionali tra la Calabria ed i Paesi sede delle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 11.

3. Le iniziative possono essere assunte anche in cooperazione con altre Regioni, amministrazioni pubbliche, istituti italiani di cultura, associazioni dei calabresi nel mondo e altre istituzioni culturali.

4. A tal fine la Regione promuove e favorisce, nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e all’internazionalizzazione, la realizzazione, nei Paesi di emigrazione, di iniziative a favore della collettività di origine calabrese, con particolare riguardo ai giovani discendenti di età non superiore a trentadue anni, volte a far conoscere la storia, la cultura, le tradizioni e la realtà attuale della Calabria.

Art. 7

(Turismo e investimenti produttivi)

1. Nell’ambito della programmazione degli interventi e delle risorse già destinati allo sviluppo turistico e agricolo, all’internazionalizzazione e agli investimenti produttivi, la Regione mira:
a) a promuovere l’offerta turistica e quella dei prodotti tipici calabresi fra le collettività

dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli operatori economici

stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
b) a favorire, con il coinvolgimento attivo delle associazioni di cui all’articolo 11, un

rinnovato interesse, in particolare, da parte delle nuove generazioni, per la scoperta

del patrimonio turistico, culturale, artistico e naturale della terra d’origine;
c) a far conoscere l’offerta turistica e la commercializzazione dei prodotti tipici calabresi fra le collettività dei calabresi nel mondo, nonché a stimolare l’interesse degli

operatori economici stranieri per investimenti produttivi in Calabria;
d) a far conoscere ai calabresi nel mondo le nuove opportunità che si presentano in Calabria per l’effettuazione di investimenti nel campo dell’economia, della cultura e

del turismo;
e) d’intesa con le autorità locali e nel rispetto della normativa statale, a stipulare

accordi con Paesi, enti, organismi esteri finalizzati allo sviluppo dei rapporti

economici, culturali e turistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono portate a conoscenza dei componenti della Consulta.

Art. 8

(Informazione)

1. La Regione, ritenendo l’informazione e la comunicazione mezzo fondamentale per alimentare e mantenere vivo il rapporto dei calabresi nel mondo con la realtà regionale, provvede alla realizzazione di una sezione del portale web ufficiale della Regione Calabria dedicata alle politiche regionali per i calabresi nel mondo, accessibile dall’home page del medesimo portale, senza alcun onere aggiuntivo.

2. La sezione è dedicata all’informazione sulle politiche regionali in tema di emigrazione e allo scambio e divulgazione di informazioni.

Art. 9

(Giornata dell’accoglienza)

1. È istituita, con cadenza annuale, la giornata dell’accoglienza da tenersi in concomitanza della riunione della Consulta, di cui all’articolo 12.

2. In occasione della giornata dell’accoglienza, il Presidente della Giunta regionale conferisce attestati di benemerenza a cittadini illustri di origine calabrese che hanno operato nel mondo onorando il nome della Calabria.

Art. 10

(Ambasciatore dei Calabresi nel Mondo)

1. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta di cui all’articolo 12, nomina l’ambasciatore dei calabresi nel mondo, di seguito denominato ambasciatore, scelto per il prestigio di cui gode, la notorietà, il riconosciuto talento, la capacità di creare collaborazione e di mobilitare risorse.

2. L’ambasciatore rappresenta l’immagine della regione Calabria nel mondo.
3. L’incarico è svolto, per la durata di un anno, a titolo gratuito senza alcun compenso o

rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni legate all’incarico.

Titolo III

Associazionismo

Art. 11

(Associazionismo – Registro delle associazioni e federazioni)

1. La Regione riconosce le associazioni di calabresi nel mondo che svolgono attività culturale, ricreativa ed assistenziale con carattere di continuità e senza fini di lucro.

2. Le singole associazioni di calabresi nel mondo possono costituirsi in federazioni. La federazione ha estensione nazionale e svolge azioni di coordinamento.

3. Presso l’ufficio competente è istituito il registro delle associazioni e federazioni, di cui ai commi 1 e 2. Il registro può essere articolato in sezioni distinte per categoria.

4. Il registro di cui al comma 3 è soggetto a revisioni biennali, al fine di verificare la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell’iscrizione. Per tale scopo, le associazioni e le federazioni iscritte, presentano ogni due anni all’ufficio competente gli aggiornamenti della documentazione già presentata in fase di iscrizione.

5. Le federazioni e le associazioni, a domanda, sono iscritte al registro. La domanda d’iscrizione deve essere corredata da:
a) copia autenticata dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) indicazione dell’organismo direttivo, del presidente o legale rappresentante e della

sede;
c) copia autenticata dell’estratto libro soci.

6. Le federazioni e le associazioni, ciascuna nell’ambito territoriale di propria competenza, coordinano e realizzano le iniziative e le manifestazioni dei calabresi nel mondo di concerto con i propri rappresentanti nella Consulta di cui all’articolo 12, secondo le modalità di cui all’articolo 13. Ad esse possono essere concessi contributi per attività e progetti sociali, culturali, informativi, formativi e promozionali riconosciuti qualificanti, fino al 50 per cento della spesa documentata e fino ad un importo massimo di 2.500,00 euro e, comunque, nei limiti della disponibilità di bilancio.

7. Le domande di contributo inerenti le attività da svolgersi nell’anno solare di riferimento, debitamente documentate, devono pervenire al competente ufficio:

a) entro il 31 dicembre dell’anno antecedente, per le manifestazioni che si svolgono nel primo semestre;

b) entro il 30 giugno, per le manifestazioni che si svolgono nel secondo semestre.
8. Le domande devono essere corredate, a pena di esclusione d’ufficio, dalla seguente

documentazione:
a) programma delle attività per le quali si richiede il contributo;
b) bilancio preventivo comprensivo di entrate e spese, sottoscritto dal legale

rappresentante dell’associazione o federazione, contenente gli estremi di

approvazione da parte degli organi statutari.
9. Le spese relative ai contributi erogati sono rendicontate con idonea documentazione

giustificativa in originale.

Titolo IV

Organismi

Art. 12

(Consulta regionale dei calabresi nel mondo)

1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione si avvale della Consulta regionale dei calabresi nel mondo.

2. La Consulta regionale dei calabresi nel mondo è organo consultivo e propositivo della Regione Calabria. È composta da:
a) il presidente della Giunta regionale o suo delegato, che la presiede;
b) un rappresentante segnalato dalle associazioni con sede in Calabria, iscritte nel

registro di cui all’articolo 11;
c) tre rappresentanti, di cui uno di età inferiore ai trenta anni, indicati dalle associazioni

con sede nel territorio italiano, esclusa la Calabria, iscritte nel registro di cui

all’articolo 11;
d) trenta cittadini calabresi residenti all’estero, indicati dalle associazioni iscritte al

registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

1) Francia 1;
2) Belgio 1;
3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1; 5) Germania 1; 6) Brasile 4;

7) Argentina 4; 8) Venezuela 1; 9) Cile 1;

10) Stati Uniti d’America 4; 11) Canada 4;
12) Australia 4;
13) Colombia 1;

14) Uruguay 1; 15) Giappone 1.

Nei casi in cui sono previsti 4 componenti, almeno uno è di genere femminile;

e) quindici giovani residenti all’estero di età inferiore ai trenta anni, designati dalle rispettive associazioni o federazioni iscritte al registro di cui all’articolo 11, secondo la seguente ripartizione territoriale, individuata in base alla consistenza delle comunità calabresi ivi presenti:

1) Francia 1; 2) Belgio 1;

3) Svizzera 1;
4) Regno Unito 1; 5) Germania 1; 6) Brasile 1;
7) Argentina 1; 8) Venezuela 1; 9) Cile 1;

10) Stati Uniti d’America 1; 11) Canada 1;
12) Australia 1;
13) Colombia 1;

14) Uruguay 1; 15) Giappone 1.

3. La competenza del Consultore è riferita al Paese che rappresenta o a parte di esso e, se occorre, può essere estesa, con decreto del Presidente della Giunta regionale, ad altri Paesi sprovvisti di rappresentanza.

Art. 13

(Costituzione e funzionamento della Consulta)

1. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dal suo insediamento, costituisce, con decreto, la Consulta, che dura in carica fino alla nomina della nuova Consulta.

2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla sostituzione dei componenti della Consulta.

3. L’indicazione dei candidati consultori da parte delle associazioni è effettuata entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle indicazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte comunque salve le successive integrazioni.

4. La Consulta elegge in seno ad essa un vicepresidente ed il Comitato direttivo di cui all’articolo 17.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente appartenente alla struttura regionale competente per i problemi dell’emigrazione di categoria non inferiore a D.

6. Le riunioni della Consulta sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei componenti in carica, in prima convocazione, ed almeno un quarto dei componenti in carica, in seconda convocazione.

7. Due assenze consecutive non giustificate comportano la decadenza automatica da membro della Consulta. I membri della Consulta, in caso di impedimento alla partecipazione ad ogni singola riunione, possono indicare un proprio delegato che deve essere autorizzato dal Comitato direttivo.

8. Le deliberazioni della Consulta sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

9. La Consulta è convocata dal Presidente della Giunta regionale ogni anno.
10. La Consulta può riunirsi anche in sedi e località diverse da quelle istituzionali. I

componenti della Consulta svolgono la loro attività a titolo di volontariato.
11. La Consulta, d’intesa con la Regione, può costituire, in seno ad essa, commissioni e gruppi di lavoro per l’esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e

ricerche di studio. Tali organismi si riuniscono anche attraverso videoconferenza.
12. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni

interessati agli argomenti in esame, senza alcun onere a carico del bilancio regionale. 13. Ogni qualvolta sia ritenuto utile, il Presidente può autorizzare la partecipazione alle sedute della Consulta di esperti appositamente nominati, senza diritto di voto, in

numero non superiore al 20 per cento del numero dei componenti della Consulta.

Art. 14

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere sui programmi di interventi e sulla ripartizione annuale della spesa

di funzionamento di cui all’articolo 20, nonché sui relativi criteri d’applicazione;
b) promuovere studi e ricerche su materie riguardanti le comunità di calabresi nel

mondo;
c) avanzare proposte sulla convocazione di conferenze regionali, interregionali e

internazionali sui problemi dell’emigrazione;
d) formulare proposte sui principi generali cui debbono attenersi le federazioni e le

associazioni dei calabresi nel mondo nella redazione dei rispettivi statuti;
e) esprimere parere sulla istituzione di assegni e borse di studio di cui all’articolo 5;
f) collaborare nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale

l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE), ovvero le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell’imprenditoria calabrese;

g) creare una banca dati identificativa di imprenditori, professionisti, artigiani, e categorie simili, di identità calabrese fra i calabresi nel mondo al fine di interscambi, sviluppo di attività economiche, promozione di più ampie relazioni fra la Calabria ed i calabresi nel mondo;

h) contribuire all’elaborazione della legislazione regionale, economica e sociale avente riflessi sul mondo dell’emigrazione, mediante il rilascio di pareri non vincolanti.

Art. 15

(Bilancio della Consulta)

1. La Consulta provvede al proprio funzionamento e all’adempimento dei propri compiti con:

a) lo stanziamento annuale disposto dalla Regione Calabria, con le risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

b) gli eventuali finanziamenti disposti da altre amministrazioni locali, nazionali e comunitarie;

c) gli eventuali contributi disposti dai Paesi e dai privati ove hanno sede i Consultori.

Art. 16

(Comitato direttivo della Consulta)

1. Il Comitato direttivo della Consulta è composto dal Presidente della Consulta, che lo presiede, dal vicepresidente e da otto componenti eletti dalla Consulta in seno ad essa, secondo i criteri e le modalità di elezione di cui all’articolo 17, garantendo la presenza dei giovani e la rappresentanza femminile.

2. La durata in carica del Comitato coincide con quella della Consulta.
3. Le riunioni si svolgono prevalentemente o preferibilmente mediante videoconferenza. Il Presidente della Consulta deve verificare la presenza del numero legale, identificando personalmente ed in modo certo tutti i partecipanti collegati in videoconferenza. Ciascuna riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il

segretario incaricato della redazione del verbale.
4. Il Comitato cura le attività ed assolve le funzioni delegate dalla Consulta e può essere

sentito su ogni particolare aspetto relativo allo stato di attuazione della presente legge. 5. Il Comitato, in particolare:

a) cura i rapporti con gli enti locali, regionali e statali, e con le associazioni interessate ai problemi dell’emigrazione;

b) svolge, su specifica delega, funzioni di rappresentanza della Consulta;

c) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini ed altre iniziative riguardanti le finalità della presente legge;

d) redige una relazione annuale sull’attività svolta dai Consultori nell’ambito delle proprie competenze, da presentare ed approvare in sede di riunione della Consulta.

6. Le sedute sono convocate dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con almeno sessanta giorni di preavviso riducibili a dieci in caso di urgenza. Alla lettera o alla e-mail di convocazione è allegata copia dell’ordine del giorno. Le sedute sono valide se è presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti e votanti. In caso di parità, il voto del Presidente della Consulta o del suo delegato è determinante per la decisione.

7. Il Presidente della Giunta regionale, quando lo ritiene utile, può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati ai problemi del settore, dirigenti regionali ed esperti.

8. Il segretario della Consulta verbalizza le riunioni.

Art. 17

(Elezione del vice Presidente e del Comitato direttivo)

1. Nella seduta di insediamento della Consulta sono eletti, in due distinte votazioni:
a) un vicepresidente della Consulta;
b) otto componenti del Comitato direttivo della Consulta, di cui almeno uno per l’Europa,

uno per l’America del Nord, uno per l’America del Sud, uno per l’Australia, uno per

l’Italia.
2. Per l’elezione del vicepresidente della Consulta e dei componenti del Comitato direttivo, i

Consultori possono esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i Consultori che

hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Alle elezioni partecipano tutti i componenti della Consulta.

Titolo V

Disposizioni finali

Art. 18

(Piano annuale degli interventi)

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano per la realizzazione degli interventi previsti nella presente legge da realizzarsi nell’anno successivo.

2. Il Piano annuale individua e definisce le priorità di intervento.
3. Il Piano annuale, altresì, dispone il riparto di massima della spesa e stabilisce i criteri di

attuazione.

Art. 19

(Spese per il funzionamento della Consulta)

1. Ai componenti della Consulta, per la partecipazione alle riunioni della stessa e del Comitato direttivo, nonché per le missioni preventivamente autorizzate svolte nell’ambito della carica di Consultore, è corrisposto un rimborso spese equiparato a quello previsto dal disciplinare del trattamento di missione vigente per i dipendenti regionali di cat. D.

2. Agli esperti di cui all’articolo 13, comma 13, spetta un rimborso pari a quello previsto per i Consultori per la partecipazione alle sole riunioni della Consulta.

Art. 20

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati nel limite massimo di 300.000,00 euro per ciascuna delle annualità 2018-2020, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse allocate nella Missione 12, Programma 12.08, dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 2012, n. 54 (Legge organica in materia di relazione tra Regione Calabria e comunità calabresi nel mondo).

2. Sono fatti salvi i procedimenti instaurati entro e non oltre il 31 dicembre 2017, a seguito di istanze di contributo e di sostegno per iniziative culturali ed editoriali e per il funzionamento della Consulta.

3. Per effetto dell’abrogazione di cui al comma 1, decade la Consulta attualmente in carica, i cui poteri e funzioni permangono sino all’insediamento della nuova Consulta, costituita ai sensi dell’articolo 13.

Art. 22

(Clausola generale di coordinamento)

1. I rinvii operati dalle disposizioni vigenti alla l.r. 54/2012 si intendono riferiti alla presente legge, se ed in quanto compatibili.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Preg.mo Presidente

Stefano Scuncia 

 magnagreciapieve@virgilio.it

Oggetto: Attività svolta nella Locride dall’Associaz. Cult. “Magna Grecia – Sede di Gerace” nell’anno sociale 2020/2021. 

La Sede “Magna Grecia Pieve Emanuele” della Locride nell’anno sociale 2020/2021, malgrado le difficoltà connesse alla diffusione dell’epidemia Covid ha promosso, nel pieno rispetto delle normative vigenti, numerose e importanti manifestazioni culturali, legate soprattutto alle celebrazioni per l’anno del Bicentenario dal Riconoscimento della Lingua dei Greci di Calabria, ideando il logo, denominato Sole del Bicentenario; ottenendo il Patrocinio della Rai, dell’Ambasciata Ellenica in Italia, del Patriarcato di Costantinopoli e della Chiesa Ortodossa di Venezia e Malta, della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, dei Comuni dell’Area Grecanica; suscitando l’interesse nazionale e internazionale, con l’utilizzo del web e delle principali testate giornalistiche regionali e locali; organizzando trasmissioni in lingua greca, greco-calabra e italiano, opportunamente sottotitolate; promuovendo con il partenariato con altre associazioni, attività culturali tuttora presenti e ben documentate nel sito del Bicentenario Greci di Calabria, che include anche due servizi del Tg Rai3 Calabria, più altri programmi presenti nella rete internet, andati in onda su Facebook, YouTube e su Radio Ivo (la radio web del Liceo Classico di Locri).

Ecco, in estrema sintesi, l’elenco delle attività culturali da noi realizzate nella Locride, a Gerace e, più in generale in Calabria, nell’anno 2020/2021:

                       

  1. Tavolo tecnico organizzativo a Gerace, per le celebrazioni del Bicentenario dal Riconoscimento della Lingua dei Greci di Calabria. 12 luglio 2020.
  2. L’inno del Bicentenario Greci di Calabria “Sole che per tutto il mondo cammini”. Testo tradizionale in greco-calabro; trascrizione e traduzione a cura di Pasquale Casile; musica di Paolo Sofia. 21 luglio 2020.
  3. Serata inaugurale del Bicentenario. Gerace, Piazza delle Tre Chiese. 8 agosto 2020.
  4. “Dialogo sotto le stelle” con lo scrittore Paolo Battistel, sul libro “La vera origine delle fiabe”. Gerace, Piazza delle Tre Chiese. 9 agosto 2020.
  5. Presentazione del libro “La diocesi di Bova dalle origini al 1986” di Antonio Chilà. Staiti, chiesa abbaziale di Santa Maria di Tridetti. 6 settembre 2020.
  6. “La lingua dei Greci di Calabria si scrive con i caratteri greci”. Trasmissione in lingua greco-calabra, con sottotitoli in greco e italiano. A cura del Professore Pasquale Casile. Trasmissione video in onda su Facebook e sul sito del Bicentenario Greci di Calabria. 11 ottobre 2020.   
  7. “Giornata Mondiale della Lingua e della Cultura Greca”, con la partecipazione degli studenti e degli insegnanti della Scuola Media di Marina di Gioiosa Ionica “P. Brugnano”. 9 febbraio 2021.
  8. Conferenza “Lo zurgo di Zagreo, il Grande Cacciatore Celeste”. A cura del Professore Pasquale Casile. In onda su Youtube. 11 febbraio 2021.
  9. 25 Marzo 2021 “La Grecia è viva, viva la Grecia!!”. Partecipazione ai festeggiamenti per i 200 anni dalla Rivoluzione Ellenica 2021. Gerace, sede Associaz. Cult. Magna Grecia.
  10. Trasmissione web “I Greci di Calabria in Aspromonte”. In onda su Youtube. 2 aprile 2021.
  11. “Memorie in musica dei Greci di Calabria”. Concerto di musica grecanica, a cura del polistrumentista Mimmo Morello. Gerace, sede Associaz. Cult. Magna Grecia. 23 aprile 2021.
  • Trasmissione web “QUEL GRECO DI TUO NONNO” (puntata numero 1), Radio Ivo (Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri). A cura della Professoressa Lucia Licciardello e del Professore Pasquale Casile. 24 aprile 2021.
  1. Trasmissione web “QUEL GRECO DI TUO NONNO” (puntata numero 2), Radio Ivo (Liceo Classico Ivo Oliveti di Locri). A cura della Professoressa Lucia Licciardello e del Professore Pasquale Casile con la partecipazione dell’Archeologa Margherita Milanesio. 1 maggio 2021.
  2. FILICA “Festival delle Identità Linguistiche Calabresi”. Incontri culturali, rappresentazioni teatrali e concerti a Bova Marina, Roccaforte, Condofuri e Roghudi. Dall’11 al 30 giugno 2021. Con la direzione artistica a cura del Professore Pasquale Casile.
  3. “Tutto il mondo appare verde”. Le piante e il loro utilizzo nella vita quotidiana dei Greci di Calabria. Workshop in occasione della XIII fiera botanica “Cittanova Floreale”. Cittanova, 25 giugno 2021.
  4. Il flash mob dell’anima: “Persefone e l’asfodelo”. Musiche, danze e liriche nell’antica lingua greca di Calabria. Diretta web su YouTube. Gerace, Piazza delle Tre Chiese. 27 giugno 2021.
  5. Conferenza “Koinè, lingua comune. Nei caratteri greci il nostro carattere greco”. Gallicianò, Anfiteatro. 25 luglio 2021.
  6. Incontro-dibattito “La tradizione degli dei” con lo scrittore Domenico Rosaci e Pasquale Casile. Bova Marina, cortile della Biblioteca Comunale. 1 agosto 2021.
  7. Serata finale del Bicentenario Greci di Calabria. Bova Marina, Piazza Municipio. 7 agosto 2021.
  8. Conferenza “Tutti inclusi. Le voci della Calabria multiculturale”. In occasione delle Giornate Europee per il Patrimonio. Sala consiliare, Comune di Parghelia. 25 settembre 2021.

Il vice-presidente Associaz. Cult. Magna Grecia Pieve Emanuele,

responsabile della Sede di Gerace

Pasquale Casile